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Autore: Salvatore Spinosa

Data di pubblicazione: 17 marzo 2026

SE APRI UN SECONDO FONDO PENSIONE, QUALE ANZIANITÀ VALE PER LA TASSAZIONE?

Servizi - News

Una delle domande più interessanti – e meno comprese – nella previdenza complementare riguarda l’anzianità di partecipazione.

È un punto decisivo perché da questo dipende la tassazione finale della prestazioni, sia sotto forma di capitale che di rendita integrativa.


Molti sanno che la prestazione dei fondi pensione è tassata con un’aliquota del 15% che si riduce nel tempo fino ad arrivare al 9%.

Ma pochi sanno come si calcola realmente l’anzianità che dà diritto a questa riduzione.


La domanda è molto semplice:

"Se una persona apre un secondo fondo pensione molti anni dopo il primo, senza trasferire la posizione, quale anzianità viene utilizzata per calcolare la tassazione della prestazione o degli anticipi? Conta la data del nuovo fondo oppure quella del primo?"


La risposta affonda le radici nella normativa che disciplina la previdenza complementare ma non è così scontata o meglio non era così scontata fino al 2025 tanto da trarre in inganno anche me e soprattutto alcuni (mi verrebbe da dire tanti!!!) gestori di fondi pensione che ancora alla fine del 2025 rispondono agli aderenti in modo non corretto o non dettagliando adeguatamente la risposta.


La domanda dell'aderente e la risposta del fondo pensione

Un aderente che ha posto la domanda, come mi riferisce, a fine dicembre 2025 si è visto rispondere in questo modo (non cito il fondo, lo ritengo sgradevole e non necessario ai fini del chiarimento, diciamo solo che è un importante fondo chiuso, di categoria):

Gentile Aderente, per quanto concerne la data di prima iscrizione a "forme di previdenza complementare", visti gli impatti fiscali correlati all'anzianità di iscrizione, tale informazione può essere aggiornata "SOLO ED ESCLUSIVAMENTE" in presenza di Trasferimento In ingresso da altro Fondo, con relativa scheda tecnica da parte del fondo cedente che ne certifica la data di iscrizione. Quanto sopra è in accordo con la risposta che l'AdE (Agenzia delle Entrate - ndr) ha fornito all' interpello n. 901-674 del 2023. Al momento della stesura della presente, non risultano concluse operazioni di trasferimento in ingresso da altre forme pensionistiche complementari. Saremo lieti di provvedere all'aggiornamento di tale data, non appena sarà inglobata la posizione maturata presso un ulteriore fondo cedente. Rammentiamo che, al solo fine dell'accesso alle prestazioni (e non per la determinazione della fiscalità), l'anzianità di partecipazione a forma di previdenza complementare in occasione di una richiesta di prestazione potrà essere attestata da apposita documentazione di sussistenza di posizione in essere e non riscattata presso altro fondo pensione. Grazie per averci contattato, Fondo Pensione xxxxxxxx.


Il principio stabilito dalla legge

La regola fondamentale è contenuta nel D.Lgs. 252 del 2005, che rappresenta la normativa di riferimento per tutto il sistema dei fondi pensione. Il punto chiave è l’articolo 11, che disciplina le prestazioni pensionistiche. La legge stabilisce che la parte imponibile delle prestazioni è soggetta a una ritenuta:

  1. del 15%
  2. ridotta dello 0,30% per ogni anno oltre il quindicesimo
  3. fino al minimo del 9%.


Il punto determinante è capire quali anni vengono considerati per calcolare questa riduzione. L’articolo 11 comma 9 del D.Lgs. 252/2005 chiarisce che:

ai fini dell’anzianità rilevano tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione.

La norma utilizza volutamente l’espressione “forme pensionistiche complementari” al plurale. Questo significa che il legislatore non fa riferimento al singolo fondo, ma alla permanenza complessiva nel sistema della previdenza complementare. In altre parole: ciò che conta è da quanto tempo partecipi alla previdenza complementare, non da quanto tempo sei iscritto a uno specifico fondo.


Cosa succede se hai più fondi pensione?

Da questo principio deriva una conseguenza molto importante. Se nel corso della vita una persona aderisce a più fondi pensione, l’anzianità utile ai fini fiscali può essere calcolata considerando l’intero periodo di partecipazione al sistema, anche se le posizioni restano separate.


Facciamo un esempio concreto:

Un lavoratore aderisce a un fondo pensione nel 2008. Nel 2025 decide di aprire anche un secondo fondo pensione, magari per diversificare gli investimenti o perché cambia contratto di lavoro. Nel momento in cui andrà in pensione, la tassazione della prestazione non partirà dal 2025 ma potrà considerare l’anzianità maturata dal 2008, purché la prima posizione non sia stata riscattata completamente.

Questo significa che la riduzione dell’aliquota potrà essere calcolata considerando tutti gli anni di partecipazione alla previdenza complementare.


L’Agenzia delle Entrate e il dubbio sull'interpello del 2023

Questo principio è stato spiegato anche nella prassi dell’amministrazione finanziaria. La Circolare n. 70/E del 18 dicembre 2007 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito il funzionamento del nuovo regime fiscale della previdenza complementare introdotto dal D.Lgs. 252/2005. La circolare conferma che la riduzione dell’aliquota dal 15% al 9% è legata alla permanenza nel sistema della previdenza complementare nel tempo.


Tutto chiaro e semplice? Non proprio!


Negli ultimi anni, infatti, si è sviluppato un dubbio operativo. Alcuni fondi pensione hanno iniziato a sostenere che l’anzianità maturata presso un altro fondo potesse essere riconosciuta solo in presenza di un trasferimento (può essere solo integrale, quello parziale non è ammesso) della posizione.

Questa interpretazione è stata spesso collegata alla risposta a interpello n. 901-674 del 2023, nella quale l’Agenzia delle Entrate si era pronunciata su un caso specifico relativo alla Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA).

In quella situazione il fondo coinvolto aveva richiesto una certificazione formale della posizione precedente. Il risultato è stato che molti fondi hanno adottato una prassi prudenziale: riconoscere automaticamente l’anzianità pregressa solo se la posizione viene trasferita, perchè solo in sede di trasferimento viene certificata "ufficialmente" la data di adesione al fondo pregresso e dunque l'azianità maturata che determina la tassazione finale.


Il chiarimento più recente dell’Agenzia delle Entrate (aprile 2025)

La questione è stata affrontata nuovamente dall’amministrazione finanziaria con la Risoluzione n. 29/E dell’11 aprile 2025.

L’AdE ha chiarito che, quando un aderente partecipa contemporaneamente a più forme pensionistiche complementari, l’anzianità utile per determinare l’aliquota applicabile alla prestazione deve essere calcolata considerando anche i periodi maturati presso altre forme pensionistiche.

Il riferimento, quindi, non è alla singola posizione ma alla partecipazione complessiva alla previdenza complementare, purché la posizione più risalente nel tempo non sia stata riscattata integralmente.


Quando si perde l’anzianità

C’è però una condizione molto importante da conoscere.

L’anzianità si interrompe se l’aderente esercita il riscatto totale della posizione. In quel caso la partecipazione alla previdenza complementare si considera conclusa e il conteggio degli anni riparte da zero con una nuova adesione. Diverso è

invece il caso del trasferimento da un fondo all’altro: il trasferimento non interrompe l’anzianità.


Posizioni separate ma anzianità comune

Anche quando una persona ha più fondi pensione contemporaneamente, le posizioni restano comunque giuridicamente autonome.

Ogni fondo mantiene infatti:

  1. il proprio patrimoniole
  2. proprie linee di investimentole
  3. proprie regole per anticipazioni e riscatti.

Ciò che può essere comune è solo l’anzianità di partecipazione al sistema, che diventa rilevante al momento della tassazione finale delle prestazioni.


La normativa italiana sulla previdenza complementare è chiara.

L’anzianità che determina la riduzione dell’aliquota dal 15% al 9% non dipende dal singolo fondo pensione, ma dal tempo complessivo di partecipazione alla previdenza complementare.


Di conseguenza è possibile aderire a più fondi pensione nel corso della vita, mantenere posizioni separate e beneficiare comunque dell’anzianità maturata con la prima adesione, a condizione che la posizione più vecchia non sia stata riscattata completamente.


Perché alcuni fondi pensione danno una risposta diversa

A questo punto molti iscritti si trovano davanti a una situazione apparentemente contraddittoria.

Da un lato la normativa e la prassi dell’Agenzia delle Entrate riconoscono che l’anzianità di partecipazione si calcola considerando tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Dall’altro lato alcuni fondi pensione comunicano agli aderenti che la data di prima iscrizione può essere aggiornata solo in presenza di un trasferimento della posizione.

Per capire questa apparente incongruenza bisogna distinguere tra 2 piani diversi.


Il primo è il diritto dell’aderente stabilito dalla legge. Il secondo è la responsabilità operativa del fondo pensione come sostituto d’imposta.


Quando un fondo pensione liquida una prestazione deve infatti applicare la ritenuta fiscale per conto dello Stato.

Se applica un’aliquota più bassa del dovuto, ne risponde direttamente nei confronti dell’amministrazione finanziaria. Per questo motivo molti fondi adottano una prassi prudenziale: riconoscere automaticamente l’anzianità maturata presso altri fondi solo quando esiste una certificazione formale proveniente da un trasferimento di posizione, che contiene la cosiddetta scheda tecnica con la data originaria di adesione.

In assenza di trasferimento, il fondo può chiedere documentazione aggiuntiva oppure preferire non aggiornare automaticamente l’anzianità nel proprio sistema informativo. Questo non significa che il diritto dell’aderente venga meno. Significa semplicemente che il fondo pensione, come sostituto d’imposta, tende a utilizzare la modalità più sicura dal punto di vista amministrativo.

Il chiarimento contenuto nella Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 29/E dell’11 aprile 2025 ha comunque confermato il principio generale: quando un aderente partecipa a più forme pensionistiche complementari, l’anzianità utile ai fini della riduzione dell’aliquota deve essere determinata considerando i periodi maturati nella posizione più risalente nel tempo, purché non sia stata riscattata integralmente.


Cosa fare?

La previdenza complementare premia la continuità nel tempo.

Non è il fondo pensione specifico a determinare il vantaggio fiscale, ma la permanenza nel sistema della previdenza complementare.

Per questo motivo conoscere bene le regole dell’anzianità di partecipazione è fondamentale per fare scelte consapevoli: cambiare fondo, aprirne uno nuovo o trasferire una posizione può avere effetti molto diversi sul piano fiscale e previdenziale.

La normativa, le interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate e le prassi operative dei fondi pensione non sempre sono immediatamente comprensibili.

Proprio per questo è importante affrontare questi temi con un approccio chiaro, concreto e basato sulle fonti.

Se vuoi approfondire questi argomenti – con esempi pratici, simulazioni e spiegazioni semplici ma rigorose – trovi molti contenuti dedicati alla previdenza complementare sul mio canale YouTube @pensaallapensione.


Perché una cosa è certa: capire come funziona davvero la pensione integrativa oggi significa prendere decisioni migliori per il proprio futuro.


E ricorda sempre: non è mai troppo presto per iniziare, ma potrebbe diventare troppo tardi per recuperare.


#pensaallapensione

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Fonti normative

Normativa primaria

  1. Decreto Legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 – art. 11 (prestazioni e tassazione della previdenza complementare)


Prassi Agenzia delle Entrate

  1. Circolare Agenzia delle Entrate n. 70/E del 18 dicembre 2007 (regime fiscale della previdenza complementare)
  2. Risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 901-674/2023 (caso specifico relativo alla RITA)
  3. Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 29/E dell’11 aprile 2025 (calcolo dell’anzianità in presenza di più fondi pensione).

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